
Dal primo gennaio 2014 cambiano le aliquote dell’imposta di registro per la tassazione dei trasferimenti immobiliari e, scompaiono quasi tutte le relative agevolazioni. Inoltre, aumenta l’importo delle imposte fisse, dovute per gli atti che non prevedono una tassazione proporzionale al loro valore (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 e dalla legge di stabilità per il 2014).
Dal primo gennaio 2014 agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, con un minimo di 1.000 euro e, le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna. La stessa aliquota si applica agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi.
Sono pertanto soggetti alla nuova aliquota:
– gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili di qualsiasi genere (abitazioni, autorimesse, cantine, capannoni, negozi, terreni edificabili o agricoli, etc.);
– gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, servitù);
– le divisioni immobiliari con conguaglio;
– le permute immobiliari.
La nuova aliquota dell’imposta di registro al 9% sostituisce quelle precedentemente previste per i fabbricati (7%) e i terreni edificabili o comunque non agricoli (8%).
Fanno eccezione i terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), per i quali è stata introdotta la nuova aliquota del 12% che sostituisce la tassazione “punitiva” del 18% (15% per l’imposta di registro, oltre alle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del 2% e dell’1%), in vigore fino al 31 dicembre 2013, che era stata studiata per scoraggiare l’acquisto di terreni agricoli da parte di chi non intende dedicarsi all’agricoltura. Rimane però la possibilità, per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), di acquistare terreni agricoli e relative pertinenze con l’imposta dell’1%.
Fa eccezione alla nuova aliquota del 9% anche l’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, che scende al 2% (prima era al 3%), con un minimo di 1.000 euro, a cui si aggiungono sempre le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Nella nuova formulazione della norma scompare il tradizionale riferimento alle “case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969” (che elencava una serie di criteri legati alle dimensioni e alle finiture, al fine di qualificare un’abitazione come “di lusso” e pertanto escluderla dall’applicazione dell’aliquota ridotta). La possibilità di accedere all’agevolazione per la prima casa dipende dunque soltanto dalla categoria catastale, essendo espressamente escluse soltanto le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico). Questa modifica rappresenta senza dubbio una semplificazione per i controlli da parte dell’agenzia delle entrate, dato che i criteri del d.m. 2 agosto 1969, oltre a essere evidentemente datati, sono sempre stati di difficile applicazione pratica, mentre la categoria catastale è di immediata evidenza. La modifica comporta comunque una restrizione della possibilità di accedere alle agevolazioni per la prima casa, che in precedenza era concessa anche alle abitazioni classificate in catasto come A1, A8 e A9, se non erano presenti le caratteristiche “di lusso” previste dal d.m. 2 agosto 1969.
Ricordiamo invece che rimane fissata al 4% l’aliquota IVA per l’acquisto della prima casa.